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Sez. U, Sentenza n. 13708 del 30/12/1992 (Rv. 480118 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Associazione Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) e sue strutture comunali - Natura pubblicistica - Esclusione - Rapporto di lavoro dei dipendenti - Controversie - Devoluzioni al giudice ordinario - Necessità.
Stato
decisa il 1992-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480118-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e delle sue strutture comunali (gerarchicamente subordinate) ha natura privatistica, ed è quindi devoluto alla cognizione del giudice ordinario, considerato che detta associazione, alla luce dell'evoluzione normativa segnata dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 e del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 nonché della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988), è persona giuridica privata, non ente pubblico, non rilevando, in difetto di espressa attribuzione di personalità pubblicistica, che l'associazione medesima operi in materie afferenti a tipiche finalità pubbliche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)