Sez. U, Ordinanza n. 2523 del 21/02/2002 (Rv. 552411 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento del personale AVIS ed emanazione del bando di concorso per l'inquadramento nei ruoli regionali - Retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro con la P.A., per effetto dell'assegnazione provvisoria all'AUSL, sin dalla costituzione di quello, di natura privatistica, con l'AVIS - Controversia relativa - Concernente un periodo anteriore alla data dell'1 luglio 1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, a seguito dell'assegnazione provvisoria all'Azienda unità sanitaria locale e sin dal momento della costituzione del precedente rapporto, di natura privatistica, con l'Associazione Volontari Italiani del Sangue, e la condanna dell'Amministrazione ad emettere il bando di concorso di cui all'art. 19, quarto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, per l'inquadramento nei ruoli regionali, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo allorché concerna un periodo anteriore alla data dell'1 luglio 1988, indicata come discrimine temporale, ai fini della giurisdizione, dall'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e, ora, dall'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1990 num. 107 art. 19 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)