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Sez. L, Sentenza n. 418 del 18/01/1994 (Rv. 485025 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Omessa pronuncia | Domanda nuova inammissibile in appello - Vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485025-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Omessa pronuncia

Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a domanda (concernente, nella specie, l'accertamento della contrarietà della disciplina collettiva al precetto imperativo stabilito dall'art. 2108, primo comma, cod. civ.) che il giudice di appello non era tenuto a prendere in esame in quanto proposta in violazione del divieto di nuove domande sancito dagli artt. 345, primo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)