Sez. L, Sentenza n. 16033 del 17/08/2004 (Rv. 575772 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Domanda nuova inammissibile in appello - Vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia in relazione ad una domanda che il giudice di appello non sia tenuto a prendere in esame in quanto proposta in violazione del divieto di nuove domande, sancito dagli artt. 345, comma primo, e 437, comma secondo, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, censurata per omessa pronuncia in relazione alla asseritamene dedotta domanda di nullità del contratto di formazione lavoro, rilevando che gli elementi di fatto che avrebbero dovuto portare all'accertamento della nullità non erano stati introdotti nel giudizio, con conseguente preclusione della possibilità di rilevare la nullità d'ufficio in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)