Sez. 1, Sentenza n. 13648 del 22/10/1986 Ud. (dep. 03/12/1986) Rv. 174504 - 01
ARMI - IN GENERE - FATTO DI LIEVE ENTITÀ DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895 - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE DINIEGO PER FUCILE A CANNE MOZZE.*
ARMI - IN GENERE - FATTO DI LIEVE ENTITÀ DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895 - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE DINIEGO PER FUCILE A CANNE MOZZE.*
Ai fini della concessione della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, è necessario che il fatto sia tale sotto l'aspetto oggettivo in relazione alla quantità ed alla qualità delle armi o delle altre cose ad esse equiparate. Tali parametri sono tra di loro interdipendenti, sicché basta il difetto di uno di essi per rendere inapplicabile l'attenuante. (fattispecie relativa a diniego per ritenuta potenzialità offensiva di fucile a canne mozze). (V mass n 155824; (V mass n 155821; (V mass n 155820; (V mass n 154337; (Conf mass n 167444; (Conf mass n 162571; (Conf mass n 161299).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)