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Sez. 1, Sentenza n. 9970 del 18/05/1982 Ud. (dep. 27/10/1982) Rv. 155824 - 01

ARMI - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DELLA QUALITÀ O QUANTITÀ DELLE ARMI - APPLICAZIONE CONGIUNTA - RICORSO AGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 133 COD. PEN. - ESCLUSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155824-01

ARMI - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - CRITERI DELLA QUALITÀ O QUANTITÀ DELLE ARMI - APPLICAZIONE CONGIUNTA - RICORSO AGLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 133 COD. PEN. - ESCLUSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 della legge 895/67, il giudice deve esaminare e valutare congiuntamente, in relazione all'arma o alle armi, alle munizioni, agli esplosivi o aggressivi chimici, i due criteri della quantità e della qualità essendo tali criteri interdipendenti tra loro. Non è invece previsto il ricorso, ai fini dei criteri su cui la previsione dell'attenuante è fondata, agli elementi in generale indicati dall'art. 133 cod. pen. per desumere la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. La valutazione in tal modo effettuata dal giudice di merito, se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici, costituisce giudizio di merito sottratto al Sindacato di legittimità. Per l'applicazione dei criteri della qualità e quantità: (V mass n 143813; (V mass n 146399; (V mass n 144285; (V mass n 143525; (V mass n 140691; (V mass n 137128). Per l'esclusione della sindacabilità in Cassazione della valutazione effettuata dal giudice di merito: (V mass n 137471).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)