Sez. 2, Sentenza n. 44624 del 08/07/2004 Ud. (dep. 17/11/2004) Rv. 230245 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - valutazione | Rifiuto ingiustificato dell'imputato di cooperare alla comparazione del DNA - Valutazione a fini di prova del fatto contestato - Legittimità - Condizioni - Limiti.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - valutazione
Il rifiuto dell'imputato di consegnare o lasciar prelevare materiale biologico utile alla comparazione del DNA, quando non siano state prospettate allo scopo modalità invasive o comunque lesive dell'integrità e della libertà personale, costituisce, se non motivato con giustificazioni esplicite e fondate, elemento di prova valutabile dal giudice a fini di ricostruzione del fatto, anche in qualità di riscontro individualizzante della chiamata in correità.(Fattispecie relativa al rifiuto opposto da persona accusata d'omicidio di consentire la comparazione del proprio DNA con quello ricavabile da alcune formazioni pilifere rinvenute all'interno di un casco che, stando alle dichiarazioni di un collaborante, era stato utilizzato durante l'esecuzione del delitto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)