Sez. 2, Sentenza n. 36295 del 22/09/2010 Ud. (dep. 11/10/2010) Rv. 248690 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Rifiuto ingiustificato dell'imputato di sottoporsi a rilievi fotografici necessari per l'espletamento di perizia antropometrica - Valutazione ai fini della prova del fatto - Legittimità - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
Il rifiuto ingiustificato opposto dall'imputato all'espletamento dei rilievi fotografici necessari per la perizia antropometrica costituisce, quando non siano state prospettate al riguardo modalità invasive o comunque lesive dell'integrità e della libertà personale, un elemento di prova valutabile dal giudice ai fini della ricostruzione del fatto, anche quale riscontro individualizzante della chiamata in correità. (Fattispecie relativa ai reati di rapina e ricettazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 214, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)