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Sez. 2, Sentenza n. 11332 del 21/07/2003 (Rv. 565310 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO | Utilizzazione come mezzo di prova - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2003-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565310-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO

La consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati nel processo, può legittimamente costituire fonte oggettiva di prova qualora sia stata disposta non soltanto per valutare i fatti stessi, ma anche per accertare quelli rilevabili soltanto con l'ausilio di un perito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)