Sez. 2, Sentenza n. 11332 del 21/07/2003 (Rv. 565310 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO | Utilizzazione come mezzo di prova - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO
La consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati nel processo, può legittimamente costituire fonte oggettiva di prova qualora sia stata disposta non soltanto per valutare i fatti stessi, ma anche per accertare quelli rilevabili soltanto con l'ausilio di un perito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)