Sez. 3, Sentenza n. 6396 del 01/04/2004 (Rv. 571712 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Utilizzazione come mezzo di prova - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Spetta sempre al giudice la decisione in ordine all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, anche quando - anziché la sua normale funzione di fornire al giudice la valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo - la stessa può eccezionalmente costituire fonte di prova, quale strumento non solo di valutazione ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche (essendo essa specificamente diretta a dimostrare l'accadimento o il non accadimento di un fatto la cui prova la parte non possa in altro modo fornire). Più in particolare in tal caso compete al giudice l'apprezzamento delle circostanze che consentano eventualmente di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l'onere di offrirne gli elementi di valutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)