Sez. 1, Sentenza n. 4228 del 19/04/1991 (Rv. 471747 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Espropriazioni disciplinate dalla normativa della Provincia di Bolzano - Legittimazione "ad causam" della provincia nel giudizio di opposizione alla stima - Sussistenza - Limiti.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Con riguardo alle espropriazioni disciplinate dalla normativa della Provincia di Bolzano, la legittimazione "ad causam" di tale Provincia, rispetto all'opposizione alla stima proposta dall'espropriato, va riconosciuta solo quando essa sia evocata quale ente espropriante, obbligato al pagamento dell'indennità, non anche quando sia citata solo come autorità decretante l'espropriazione, atteso che, in tale ipotesi, essa è destinataria della notificazione dell'opposizione medesima, ai sensi dell'art. 14 primo comma della legge provinciale 20 agosto 1972 n. 15 (e successive modificazioni), a fini meramente amministrativi, senza con ciò assumere la veste di parte del relativo giudizio. Peraltro, ove l'opposizione sia stata decisa anche nei confronti della Provincia, in qualità di parte, la questione della sussistenza o meno di detta legittimazione non incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione dalla stessa proposto, posto che l'abilitazione all'impugnazione discende di per sè dalla posizione di parte soccombente nella precedente fase del processo. Corte Costituzionale n. 8800767.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 14 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 22/05/1978 num. 23 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)