Sez. 2, Sentenza n. 6642 del 22/05/2000 (Rv. 536771 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO | Cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali - Cause concernenti la negazione in radice del diritto del condomino - Estremi e competenze rispettive.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO
In tema di controversie tra condomini, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 7, comma terzo, cod. proc. civ., devono intendersi per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, mentre per cause relative alla misura dei servizi in condominio debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Sussiste, invece, la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la S.C., in una controversia insorta a seguito della domanda di un condomino che, deducendo la nullità della delibera che aveva destinato a parcheggio l'area del cortile condominiale, per il mutamento, da essa operato in violazione dell'art. 1102 cod. civ., della naturale destinazione del cortile, ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato la propria competenza, sul rilievo che, in detta controversia, veniva in contestazione il diritto stesso dei condomini ad utilizzare il cortile come area di parcheggio.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)