Sez. 3, Sentenza n. 528 del 05/02/1996 Cc. (dep. 05/03/1996) Rv. 204701 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Sospensione condizionale della pena - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato
In tema di concessione della sospensione condizionale della pena in sede di esecuzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 della Costituzione. È noto che il reato continuato è considerato in modo unitario, poiché i singoli comportamenti risultano avvinti dall'identico disegno criminoso al giudice dell'esecuzione di applicare la sospensione predetta come necessaria conseguenza della rideterminazione della pena nella sua completezza. Diverso è il caso di una distinta applicazione del beneficio, che comporterebbe una sovrapposizione immotivata della decisione di questo giudice alla irrevocabilità di una sentenza definitiva: le due situazioni non sono tra loro comparabili e non determinano alcun "vulnus" dell'art. 3 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)