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Sez. 6, Sentenza n. 1681 del 07/05/1998 Cc. (dep. 02/06/1998) Rv. 210756 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost. - Mancata previsione dell'applicabilità della non menzione in sede esecutiva - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210756-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

La questione di legittimità costituzionale dell'art.671 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere il beneficio della non menzione in fase esecutiva (cioè nel caso in cui non è applicata la disciplina del concorso formale o della continuazione ex art.671 cod. proc. pen.), per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. è manifestamente infondata perché la prognosi dell'art.175 cod. pen. è esclusiva della fase cognitiva. La norma dell'art.671, terzo comma, cod. proc. pen. nuovo è eccezionale per la diversa situazione, equipollente a quella cognitiva, che si determina in caso di rideterminazione della pena per concorso formale e continuazione, ignorate in sede cognitiva. Peraltro, non esiste principio di uguaglianza tra sentenza impugnabile e sentenza in giudicato, né tra applicazione e mancata applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., mentre spetta al legislatore ordinario di fissare le modalità di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. In definitiva il potere di applicazione è assegnato soltanto al giudice della cognizione, mediante sentenza o decreto penale di condanna, salvo il caso eccezionale di cui all'art.671, comma terzo, cod. proc. pen., e fuori di quest'ultimo caso il giudice dell'esecuzione non può in alcun modo alterare il contenuto del giudicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)