Sez. U, Sentenza n. 140 del 16/03/1999 (Rv. 524155 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazione del divieto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Sanzione amministrativa Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Irrogazione della sanzione al pubblico impiegato - Influenza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali la sanzione pecuniaria amministrativa comminata per la violazione del divieto di esercizio del diritto di sciopero, disposto con provvedimento amministrativo generale, non attiene - anche quando riguarda pubblici impiegati - alla disciplina del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che l'opposizione avverso tale sanzione è devoluta, ai sensi dell'art. 9, comma quarto della legge 12 giugno 1990, n. 146 alla giurisdizione del giudice ordinario (e alla competenza del pretore), senza che siffatta giurisdizione venga meno per essere stata dedotta, quale mezzo al fine per l'accoglimento dell'impugnazione, l'illegittimità del provvedimento amministrativo con il quale il divieto è stato disposto.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)