Sez. L, Sentenza n. 16175 del 18/08/2004 (Rv. 576531 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Atti presupposti - Disapplicabilità da parte del giudice ordinario anche in caso di mancata impugnazione dinanzi al G.A. - Sussistenza - Fattispecie in tema di disapplicabilità del provvedimento di determinazione dell'organico nel giudizio promosso da pubblico dipendente per ottenere l'annullamento del proprio collocamento in disponibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo del giudice ordinario non resta escluso per effetto della inoppugnabilità del suddetto atto dinanzi al giudice amministrativo, atteso che l'istituto processuale dell'inoppugnabilità concerne la tutela degli interessi legittimi non dei diritti soggettivi. Pertanto, quando, come nella specie, il dipendente di una Comunità montana abbia chiesto al giudice ordinario l'annullamento del suo collocamento in disponibilità (atto di gestione del rapporto intervenuto dopo il primo luglio 1999), ben può l'adito giudice ordinario disapplicare (ove li ritenga illegittimi) gli atti amministrativi presupposti del collocamento in disponibilità (nella specie, atto di determinazione della dotazione organica, dalla cui applicazione deriva l'eccedenza di personale), non rilevando che tali atti presupposti siano stati assunti prima del primo luglio 1999 e non siano stati impugnati dal lavoratore dinanzi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 20, Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)