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Sez. 5, Sentenza n. 19486 del 10/09/2009 (Rv. 609518 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Associazione non riconosciuta - Responsabilità di chi agisce per l'associazione - Soggetto obbligato - Criterio determinativo - Legale rappresentanza - Insufficienza - Concreto svolgimento dell'attività negoziale - Necessità - Applicazione del principio in materia di debiti tributari.
Stato
decisa il 2009-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609518-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

Il principio secondo il quale la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 38 cod. civ., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell'associazione ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito, si applica anche ai debiti di natura tributaria.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)