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Sez. 3, Sentenza n. 25748 del 24/10/2008 (Rv. 605230 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto esercizio di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Relativo onere probatorio - A carico di chi invoca tale responsabilità - Assimilabilità alla fideiussione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605230-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non é collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa é inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione; ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)