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Sez. 1, Sentenza n. 3922 del 01/04/1992 (Rv. 476501 - 01)

Procedimento civile - Sospensione del processo - Prosecuzione del processo | Questione di legittimità costituzionale sollevata in un diverso giudizio - Sospensione del processo in attesa della sua decisione - Richiesta di fissazione di udienza per la prosecuzione - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1992-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476501-01

Procedimento civile - Sospensione del processo - Prosecuzione del processo

In caso di sospensione del processo, che per mera opportunità sia disposta dal giudice che ritenga rilevante una questione di legittimità costituzionale, per la cui decisione sia pendente il giudizio davanti alla Corte Costituzionale, ad iniziativa di altro giudice remittente, il termine di sei mesi, entro il quale è fatto onere, alle parti che intendono proseguire il detto processo, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, decorre dalla data della comunicazione, che il giudice del processo stesso è tenuto a disporre, per rendere nota l'avvenuta pubblicazione delle sentenze della Corte, non diversamente da quanto è richiesto nel caso in cui la sospensione consegua alla proposizione dell'incidente di costituzionalità ad opera del giudice del processo sospeso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 296, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)