Sez. U, Sentenza n. 4394 del 10/05/1996 (Rv. 497534 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Trasmissione degli atti alla Corte - Sospensione del processo - Riassunzione - Termine - Decorrenza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE
Nel caso di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il "dies a quo" del termine semestrale per la riassunzione del giudizio è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte Costituzionale che ha definito la questione di costituzionalità ad essa rimessa, poiché solo questa comunicazione determina la conoscenza concreta della pronunzia medesima, senza che assuma rilievo, all'indicato fine, il sistema di pubblicati legale, previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale - integralmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a norma, rispettivamente, dell'art. 21 d.P.R. n. 1092 del 1985 e 12 d.P.R. n. 217 del 1986 -, diretto a rendere conoscibili dette sentenze alla generalità, ma insufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., DPR 28/12/1985 num. 1092 art. 21, DPR 14/03/1986 num. 217 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)