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Sez. U, Sentenza n. 12073 del 09/11/1992 (Rv. 479409 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - In genere | Gestione di linea ferroviaria affidata in concessione ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 1447 del 1912 - Provvedimento di sospensione del ministro dei trasporti - Situazioni soggettive del concessionario o subconcessionario - Affievolimento - Tutela - Giurisdizione del giudice amministrativo - Domanda di disapplicazione del provvedimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479409-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - In genere

Il provvedimento col quale il Ministro dei trasporti sospende, in via sperimentale, su proposta del concessionario e nell'esercizio di potestà specificamente riconosciutagli dall'art. 2 del R.D.L. 14 ottobre 1932, n. 1496, la gestione di una linea ferroviaria affidata in concessione ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, ha carattere discrezionale ed autoritativo, così da determinare l'affievolimento delle situazioni soggettive proprie del concessionario stesso o del subconcessionario, la tutela delle quali, conseguentemente, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando esclusa quella ordinaria anche in presenza di una domanda che si limiti alla mera disapplicazione dell'atto, la quale è, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, consentita in quest'ultima sede solo quando si tratti di controversie attinenti a diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/10/1932 num. 1496 art. 2, Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 10, Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 11, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)