Sez. 1, Sentenza n. 6133 del 30/05/1991 (Rv. 472447 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali stranieri | Separazione personale dei coniugi cittadini italiani residenti in Svizzera e conseguente divisione fra loro dei beni - Sentenze rese dal giudice elvetico - Delibazione in Italia in forza della Convenzione Italo-Svizzera 3 gennaio 1933 - Esclusione - Delibazione per effetto della Convenzione dell'Aja 1 giugno 1970 ratificata con legge n. 293 del 1985 - Ammissibilità - Limiti.
Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali stranieri
Le sentenze rese dal giudice elvetico nei confronti di cittadini italiani residenti in Svizzera, in materia di separazione personale dei coniugi e di divisione fra loro dei beni in conseguenza della separazione stessa, non possono essere delibate in Italia, ostandovi il principio dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana e non potendo, relativamente ad essa, trovare applicazione la Convenzione italo-svizzera 3 gennaio 1933, ratificata con legge 15 giugno 1933 n. 743, la quale si limita a prevedere (art. 2 n. 5) che le sentenze emesse nella detta materia in uno dei due stati siano efficaci anche nell'altro solo se rese nei confronti di cittadini dello Stato cui appartiene il giudice che ha pronunciato la decisione. Dette sentenze, peraltro, con esclusione di quelle concernenti l'assetto patrimoniale della disposta separazione personale, sono suscettibili di delibazione per effetto della Convenzione dell'Aja 1 giugno 1970 - sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali - ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1985 n. 293 e oggetto di adesione anche da parte Svizzera.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Tratt. Internaz. 03/01/1933 num. 2, Legge 15/06/1933 num. 743, Tratt. Internaz. 01/06/1970, Legge 27/05/1985 num. 293
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)