Sez. 1, Sentenza n. 3411 del 21/04/1997 (Rv. 503815 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI | Giudizio di divorzio iniziato in Svizzera, fra lo straniero ed un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, abrogativa dell'art. 2 cod. proc. civ. - Sentenza disciplinante il regime patrimoniale fra gli ex coniugi - Art. 2 della Convenzione italo svizzera del 1933 - Criterio dell'accettazione della competenza del giudice straniero - Portata - Estensibilità - Esclusione - Fondamento - Inderogabilità - in materia - della Giurisdizione italiana, fissata dall'art. 2 cod. proc. civ. - Convenzione di Lugano del 1988 - Rilevanza - Esclusione- Nuova disciplina del sistema italiano del diritto internazionale privato approvata nel 1995 - Rilevanza - Limiti - Applicabilità ai giudizi pendenti - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI
.Fino all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato (la quale ha, fra l'altro, abrogato l'art. 2 del cod. proc. civ.), ai fini della delibazione di sentenze rese dai giudici svizzeri, il criterio di collegamento rappresentato dall'accettazione della competenza del giudice straniero, di cui all'art. 2 della Convenzione italo svizzera del 3 gennaio 1933, non si applicava in tema di diritto di famiglia e di questioni di stato, in quanto, in tali materie, prima delle modifiche introdotte dalla suddetta legge n. 218 del 1995, il diritto italiano, ai sensi dell'art. 2 del cod. proc. civ., non consentiva la deroga convenzionale della giurisdizione a favore del giudice straniero (e l'accettazione della giurisdizione straniera si rende - sotto un tal profilo - equiparabile ad un patto derogativo della giurisdizione); né, a tal riguardo, erano pervenute innovazioni per effetto della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988, ratificata con legge 10 febbraio 1992, n. 198, alla quale erano rimaste, infatti, comunque estranee le sentenze in tema di stato e di regime patrimoniale fra i coniugi. D'altra parte, l'art. 72 della citata legge 31 maggio 1995, n. 218 ha disposto che l'innovazione legislativa introdotta, in materia di derogabilità della giurisdizione italiana, dall'art. 4, secondo comma, della stessa legge, si applichi solo " ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore", e pertanto, giusto il combinato disposto degli artt. 2 e 797, n. 1 cod. proc. civ. , la sentenza di divorzio resa dal giudice svizzero nel giudizio fra lo straniero ed il cittadino italiano iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, non era suscettibile di delibazione in Italia, nella sua parte relativa alla convenzione intervenuta fra le parti, in merito al regime patrimoniale del divorzio medesimo. .
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1933 num. 743, Tratt. Internaz. 03/01/1933 num. 2, Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72, Tratt. Internaz. 16/09/1988, Legge 10/02/1992 num. 198, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)