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Sez. L, Sentenza n. 18690 del 08/07/2008 (Rv. 604579 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi previsti dall'art. 3 d.l. n. 120 del 1989 (conv. in legge n. 181 del 1989) - Ambito di applicazione - Ristrutturazioni e cessioni completate entro il 31 novembre 1990 - Esclusione dei lavoratori non in esubero ed ancora inseriti nel ciclo produttivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604579-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L'applicazione dei benefici contributivi previsti dall'art. 3 d.l. n. 120 del 1989 (conv. in legge n. 181 del 1989) è soggetta a limiti temporali e subiettivi, trovando applicazione alle sole ristrutturazioni e cessioni completate entro il 31 novembre 1990, con esclusione dei lavoratori non in esubero ed ancora inseriti nel ciclo produttivo. Tanto si desume dalla lettera della norma e dalla sua interpretazione sistematica, basata anche su lavori preparatori (avendo inteso il Governo italiano limitare gli aiuti economici alla siderurgia pubblica, ed avendo infine carattere eccezionale la disciplina degli sgravi contributivi, che implica la facoltà del legislatore di circoscrivere la fruizione dei relativi benefici).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/04/1989 num. 120 art. 3, Legge 15/05/1989 num. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)