Sez. L, Sentenza n. 15041 del 04/07/2007 (Rv. 598346 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi di cui all'art. 8 della legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Effettiva cessazione dell'originaria azienda - Necessità - Trasferimento di azienda con continuazione dei rapporti di lavoro - Obbligatorietà dell'assunzione - Spettanza del beneficio - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 223 del 1991 in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche realmente sussistenti; ne consegue che, ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare, la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera scelta del datore di lavoro, bensì l'effetto di un obbligo previsto dalla legge, come tale non meritevole del beneficio della riduzione contributiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)