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Sez. L, Sentenza n. 272 del 15/01/1996 (Rv. 495400 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Nullità della sentenza della Corte di cassazione - Impugnazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495400-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ

Mentre la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., nei limiti e secondo le regole proprie dei suddetti mezzi di impugnazione, per l'ipotesi di nullità della sentenza della Corte di Cassazione non è previsto alcun rimedio, fatta salva l'impugnazione per revocazione, nei limiti in cui essa sia esperibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)