Sez. L, Sentenza n. 272 del 15/01/1996 (Rv. 495400 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Nullità della sentenza della Corte di cassazione - Impugnazione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ
Mentre la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., nei limiti e secondo le regole proprie dei suddetti mezzi di impugnazione, per l'ipotesi di nullità della sentenza della Corte di Cassazione non è previsto alcun rimedio, fatta salva l'impugnazione per revocazione, nei limiti in cui essa sia esperibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)