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Sez. 1, Ordinanza n. 18542 del 08/07/2025 (Rv. 675227-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno - Obbligo del Questore di valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale o complementare - Violazione - Deducibilità innanzi al giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675227-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel caso di richiesta di permesso di soggiorno, la violazione da parte del Questore dell'obbligo di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale o complementare, anche se questa non è stata specificamente richiesta, previsto dall'art. 19, comma 1.2., d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis" alle domande proposte prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, il quale è investito del giudizio sulla sussistenza dei presupposti del diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, non degradabile ad interesse legittimo, dovendo garantire l'Amministrazione una valutazione completa della posizione del richiedente, non limitata al tipo di permesso formalmente richiesto.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20, Legge 05/05/2023 num. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)