Sez. L, Sentenza n. 306 del 13/01/1981 (Rv. 410746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - POTERE DI ADEGUAMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO - PROVA - ONERE DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - POTERE DI ADEGUAMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ACCERTAMENTO - PROVA - ONERE DEL LAVORATORE.*
Il potere conferito al giudice di adeguare la retribuzione ex art 36 cost. Deve essere esercitato attraverso un esame di tutti gli elementi necessari per la decisione, operando una congrua valutazione della retribuzione che si denunzia in contrasto con la Costituzione e tenendo presente che incombe al lavoratore che domandi un compenso maggiore ai sensi della citata norma costituzionale, l'Onere di provare la quantita e la qualita del lavoro svolto ed ogni altro elemento idoneo a consentire al giudice l'espressione del proprio convincimento circa la sufficienza della retribuzione corrisposta. (Conf 2917/78, mass n 392339; (Conf 1986/78, mass n 391349).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)