Sez. L, Sentenza n. 1836 del 17/03/1986 (Rv. 445141 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO.*
Il potere conferito al giudice di adeguare la retribuzione ex art. 36 cost. Deve essere esercitato attraverso un esame di tutti gli elementi necessari per la decisione, operando una congrua valutazione della retribuzione che si denunzia in contrasto con la Costituzione e tenendo presente che incombe al lavoratore che domandi un compenso maggiore ai sensi della citata norma costituzionale, l'Onere di provare la quantità e la qualità del lavoro svolto ed ogni altro elemento idoneo a consentire al giudice l'espressione del proprio convincimento circa la sufficienza della retribuzione corrisposta. (V 1073/85, mass n 439208; (Conf 306/81, mass n 410746); (Conf 2917/78, mass n 392339; (Conf 1986/78, mass n 391349).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)