Sez. 1, Sentenza n. 2699 del 08/03/1995 (Rv. 490983 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Al perito o consulente tecnico - Consulenza avente ad oggetto diagnosi su materiali biologici ovvero indagini biologiche - Liquidazione del compenso - Disciplina applicabile.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Poiché la liquidazione degli onorari al perito o consulente tecnico con il criterio delle vacazioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319, è applicabile solo per le prestazioni non previste nelle apposite tabelle, la consulenza avente ad oggetto diagnosi su materiali biologici ovvero indagini biologiche va liquidata a norma del D.P.R. n. 820 del 1983, a nulla rilevando che solo successivamente all'entrata in vigore di detto decreto sia divenuto utilizzabile il metodo del DNA, molto più complesso e costoso di quelli tradizionali.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)