Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 878 del 17/01/2011 (Rv. 616330 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Consulenza in materia psicologica in tema di affidamento della prole - Assimilabilità alla consulenza psichiatrica - Sussistenza - Conseguenze - Liquidazione del compenso in base alla relativa tariffa (art. 24 d.m. 30 maggio del 2002) - Necessità - Fondamento.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
In tema di onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, l'incarico avente ad oggetto l'indagine di carattere psicologico in vista della decisione sull'affidamento dei figli nell'ambito di un procedimento di separazione personale tra i coniugi deve farsi rientrare, per analogia, nell'ipotesi contemplata dall'art. 24 del d.m. 30 maggio 2002 per la consulenza in materia psichiatrica, essendo possibile, data la prossimità delle situazioni, l'inquadrabilità dell'indagine nella voce specificamente indicata in tariffa, con esclusione, quindi, del criterio di determinazione dell'onorario in base alle vacazioni di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, che può trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale, ove manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione della ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)