Sez. 5, Sentenza n. 17046 del 26/08/2004 (Rv. 576556 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta sugli interessi a titolo di imposta - Contribuenti che non sono soggetti passivi dell'IRPEG - Applicabilità - Affermazione - Criterio interpretativo sistematico.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
In tema di imposte sui redditi, anche le Regioni, sebbene non siano soggetti passivi dell'IRPEG, in virtù dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, subiscono, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi maturati sui conti correnti bancari, senza che sia possibile invocare, per sostenere il contrario, la distinzione tra le nozioni di esenzione ed esclusione tributaria atteso che, a parte la difficoltà di operare coerentemente la relativa distinzione nella normativa fiscale, per l'uso a tecnico rilevabile in molte disposizioni tributarie, l'interprete deve avvalersi di una interpretazione sistematica delle disposizioni considerate. Infatti, l'art. 26 cit. regola un rapporto tributario autonomo dall'IRPEG e, solo allo scopo di individuare il soggetto passivo fa rinvio a quelle disposizioni, con l'intento di assoggettarvi anche coloro che non siano soggetti passivi di quell'imposta richiamata (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha escluso che la ritenuta sugli interessi da conto corrente bancario sia anche una imposta sostitutiva).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)