Sez. 5, Sentenza n. 7315 del 13/05/2003 (Rv. 562963 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta sugli interessi a titolo di imposta - Soggetti esclusi dall'IRPEG - Applicabilità, in virtù della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14 della legge n.28 del 1999 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, secondo il quale l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - riguardante la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti -, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG, costituisce norma di interpretazione autentica e, quindi, per la sua efficacia retroattiva, si applica anche ai rapporti non ancora definiti, senza che ciò possa dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 101 e 108 Cost. Ne consegue che alla anzidetta ritenuta sono assoggettati anche gli enti esclusi dall'IRPEG in virtù dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 4, comma terzo bis, del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 (convertito nella legge 22 dicembre 1990, n. 403).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/1990 num. 310 art. 4, Legge 22/12/1990 num. 403, Legge 18/02/1999 num. 28 art. 14 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 101, Costituzione art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)