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Sez. 5, Sentenza n. 10925 del 25/07/2002 (Rv. 556199 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Sussistenza - Requisiti - Attività di controllo sull'esecuzione di contratti - Natura di attività meramente ausiliaria - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556199-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di IVA, l'attività di controllo sull'esatta esecuzione di contratti tra soggetto residente e soggetto non residente non può considerarsi, in linea di principio, ausiliaria e, come tale, non suscettibile di far assumere alla società incaricata il ruolo di stabile organizzazione in Italia della società straniera, ai sensi dell'art. 5, par. 4, del modello O.C.S.E. di convenzione contro le doppie imposizioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)