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Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 03/03/1998 (Rv. 513274 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istanza di regolamento - Sottoscrizione da parte del difensore nel giudizio di merito - Mancanza di espressa o inequivoca esclusione nella procura del potere di proporre regolamento - Istanza di regolamento - Ammissibilità - Parti resistenti all'istanza di regolamento - Memorie difensive - Sottoscrizione da parte di difensore munito di procura rilasciata sulla copia notificata del ricorso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513274-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente o comunque in modo inequivocabile la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., la norma speciale di cui all'art. 47, comma primo dello stesso codice. Inoltre quale conseguenza dell'interpretazione estensiva di tale disposizione, imposta dal principio di parità di trattamento, la parte che intenda resistere all'istanza di regolamento esercitando la facoltà di depositare scritture difensive e documenti concessale dall'ultimo comma del menzionato art. 47 è da ritenersi abilitata a farlo anche con il ministero del difensore nominato per il giudizio di merito, restando in proposito irrilevante che questi, per la fase innanzi alla Corte di cassazione, risulti munito di una procura inidonea in quanto rilasciata sulla copia notificata del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)