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Sez. L, Sentenza n. 12220 del 11/12/1993 (Rv. 484692 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Ricongiunzione all'A.G.O. dei periodi di contribuzione presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive e ricongiunzione presso un fondo sostitutivo di periodi contributivi presso l'A.G.O. - Facoltà alternativa ex artt. 1 e 2 legge n. 29 del 1979 - Applicabilità ai titolari di pensione - Portata - Limite temporale dell'esercizio di detta facoltà ravvisabile nella data del pensionamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484692-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi

Le disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, che prevedono alternativamente le facoltà di richiedere la ricongiunzione, mediante iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria, dei periodi di contribuzione presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'A.G.O., o la ricongiunzione presso un fondo sostitutivo di periodi contributivi del lavoratore già iscritto all'A.G.O., trovano applicazione anche per i titolari di pensione, ai quali è dunque consentita la ricongiunzione dei periodi di contribuzione che non abbiano dato luogo a pensione, purché estesa a tutti i periodi utilizzabili; l'esercizio di tali facoltà non trova un limite temporale nella data del pensionamento ai sensi dell'art. 4, secondo comma della stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)