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Sez. L, Sentenza n. 6997 del 21/06/1995 (Rv. 492972 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Presupposti - Contribuzione afferente ad effettive prestazioni di lavoro di contribuzione volontaria temporalmente coincidente - Prevalenza della prima contribuzione ex art. 8 legge n. 29 del 1979 - Contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492972-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

La disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, a norma della quale - per l'applicazione degli artt. 1 e 2 della stessa legge, e cioè per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali - la contribuzione afferente ad effettive prestazioni di lavoro prevale rispetto alla contribuzione volontaria temporalmente coincidente, non legittima alcun sospetto di illegittimità costituzionale né con riferimento all'art. 38 della Costituzione, il quale non richiede la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, ma esige soltanto che al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali, né con riferimento all'art. 3 della Costituzione, vuoi perché la normativa sulla contribuzione volontaria (quale eccezione al principio generale secondo cui la contribuzione e l'assicurazione devono corrispondere ad effettive attività lavorative), così come quella sulla ricongiunzione ed il cumulo di diverse forme assicurative, costituiscono una normativa di favore la quale ben può giustificare una limitazione della utilità ai fini pensionistici, vuoi perché è prevista la restituzione dei contributi non utili.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)