Sez. L, Sentenza n. 1431 del 05/02/1993 (Rv. 480745 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Per mutuo consenso dimissioni | Ammissibilità - Carattere ostativo della particolare disciplina ex art. 2118 e 2119 cod. civ. - Insussistenza - Accertamento del mutuo consenso da parte del giudice del merito - Carattere esclusivo - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Per mutuo consenso dimissioni
La particolare disciplina stabilita, in materia di estinzione del rapporto di lavoro subordinato, dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ., che prevedono atti unilaterali di recesso, sia in caso di licenziamento intimato dal datore di lavoro che di dimissioni rassegnate dal lavoratore, non esclude che siano valide ed operative tutte quelle manifestazioni bilaterali dell'autonomia negoziale che danno luogo alla fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto (mutuo consenso: art. 1372 cod. civ.), il cui accertamento è affidato al giudice del merito con apprezzamento non censurabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)