Sez. L, Sentenza n. 2290 del 14/03/1997 (Rv. 503026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Mutuo consenso - Configurabilità in relazione a comportamenti significativi tenuti dalle parti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
È configurabile la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372, primo comma, cod. civ., nell'ipotesi in cui, in relazione ad una sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore e ne abbia ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, il comportamento in concreto tenuto dalle parti, tale da evidenziare, in relazione alla durata ed alle modalità di esso, il completo disinteresse delle parti stesse all'attuazione del rapporto, abbia determinato la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto medesimo. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva attribuito rilevanza, ai fini della configurabilità di una rinuncia implicita al ripristino del rapporto, al lungo lasso di tempo, otto anni, lasciato trascorrere dal lavoratore tra la sentenza che aveva ordinato la reintegrazione e la domanda, dallo stesso formulata, di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate a seguito dell'inottemperanza al suddetto ordine, desumendone la sussistenza di un totale disinteresse del lavoratore al ripristino del rapporto. La S.C., nel confermare tale decisione, ha precisato che la fattispecie concreta deve essere qualificata non già come rinuncia implicita bensì come risoluzione per mutuo consenso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)