Sez. L, Sentenza n. 5084 del 28/04/1992 (Rv. 477036 - 01)
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Citazione o domanda giudiziale | Notificazione ad una società di capitali presso la privata dimora del legale rappresentante, non coincidente con la sede sociale - Effetto interruttivo - Esclusione.
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Citazione o domanda giudiziale
La notificazione di un atto introduttivo di giudizio promosso nei confronti di una società di capitali, ove il giudice abbia dovuto disporne la rinnovazione per mancata costituzione della convenuta, non è idonea a produrre - anteriormente a tale rinnovazione - almeno l'effetto interruttivo della prescrizione del credito vantato in giudizio, quando la sua originaria esecuzione sia avvenuta presso la privata dimora del legale rappresentante della convenuta società, non coincidente con la sede di questa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)