Sez. 5, Sentenza n. 13409 del 12/09/2003 (Rv. 566802 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA | Appello - Data di trattazione - Avviso - Comunicazione alle parti - Persona giuridica - Nella residenza privata del legale rappresentante anziché nella sede - Nullità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA
Nel processo tributario la comunicazione, prescritta dagli artt. 31 e 61 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, della data di trattazione in appello della controversia alla parte persona giuridica è nulla, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza che definisce il giudizio, se eseguita nella residenza privata del legale rappresentante anziché nella sede legale (dichiarata), in quanto la notificazione alle persone giuridiche, a norma dell'art. 145, primo e ultimo comma, cod. proc. civ. - applicabile alla comunicazione dell'avviso per il combinato disposto degli artt. 16, comma 2, e 17 del d. lgs. n. 546 del 1992 -, si esegue nella loro sede, e solo se ciò non è possibile va fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)