Sez. U, Sentenza n. 2827 del 11/10/1971 (Rv. 354037 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - DECISIONI DEFINITIVE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - IMPUGNABILITA DINANZI ALL'AGO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - DECISIONI DEFINITIVE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - IMPUGNABILITA DINANZI ALL'AGO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - ESCLUSIONE.*
Contro le decisioni delle commissioni provinciali delle imposte indirette, Sezioni di valutazione, che sono definitive nell'ambito tributario, e dato, ai sensi del terzo comma dell'art 29 del RD 7 agosto 1936, n 1639, unicamente ricorso all'autorita giudiziaria per grave e evidente errore di apprezzamento o per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore, oppure, nel termine di sessanta giorni, direttamente il ricorso alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, per violazione di legge. Difetta, pertanto, di giurisdizione la commissione centrale a conoscere delle impugnazioni per violazione di legge o di norme sulla Competenza proposte avverso le decisioni delle predette commissioni provinciali. (Conf 211'67, mass n 325962).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)