Sez. U, Sentenza n. 211 del 24/01/1967 (Rv. 325962 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - DECISIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE NELLE IMPOSTE INDIRETTE - CARATTERE DEFINITIVO - IMPUGNABILITA DINANZI ALL'AGO - CONDIZIONI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - DECISIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE NELLE IMPOSTE INDIRETTE - CARATTERE DEFINITIVO - IMPUGNABILITA DINANZI ALL'AGO - CONDIZIONI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE.*
Le decisioni della commissione provinciale delle imposte emesse in grado di appello in tema di Determinazione del valore imponibile in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, sono definitive e contro di esse e dato soltanto il ricorso alla autorita giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 29 comma terzo del R.d.l. 7 agosto 1936, n.1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento od insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore, oppure il ricorso alla Corte di Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art.111 cost. Va, pertanto, cassata senza rinvio la decisione emessa in materia su ricorso avverso la decisione della commissione provinciale, dalla commissione centrale delle imposte, che e del tutto carente di giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)