Sez. 3, Sentenza n. 5316 del 09/03/1984 Ud. (dep. 07/06/1984) Rv. 164646 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - TERMINE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - TERMINE.*
Il reato di costruzione abusiva previsto dall'art. 17 lett. B) legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come quello precedentemente previsto dall'art. 41 lett. B), legge 17 agosto 1942 n. 1150 modif. Dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, è un reato permanente, la cui permanenza decorre dall'inizio dei lavori abusivi e termina con il completamento dei lavori medesimi, ivi compresa ogni rifinitura. (Conf mass n 156883).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)