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Sez. 3, Sentenza n. 249 del 05/11/1982 Ud. (dep. 13/01/1983) Rv. 156883 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - COMPIMENTO DEI LAVORI - RIFINITURE.*
Stato
decisa il 1982-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156883-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - COMPIMENTO DEI LAVORI - RIFINITURE.*

Il reato di costruzione abusiva previsto dall'art. 17 lett. B) legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come quello precedentemente previsto dall'art. 41 lett. B) legge 17 agosto 1942 n. 1150 modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, è un reato permanente, la cui permanenza decorre dall'inizio dei lavori abusivi e termina con il completamento dei lavori medesimi, ivi compresa ogni rifinitura.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)