Sez. U, Sentenza n. 2469 del 09/04/1986 (Rv. 445562 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DI ARBITRI INVECE DEL GIUDICE ORDINARIO - PROPONIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DI ARBITRI INVECE DEL GIUDICE ORDINARIO - PROPONIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
La questione inerente alla devoluzione della controversia alla cognizione di arbitri anziché del giudice ordinario, in forza di clausola compromissoria, attiene alla Competenza od al merito della domanda, a secondo che si tratti di arbitrato rituale ovvero irrituale, non alla giurisdizione, e, pertanto, non è deducibile con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (V 2321/83, mass n 427175; (V 242/80, mass n 403628).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)