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Sez. U, Sentenza n. 2469 del 09/04/1986 (Rv. 445562 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DI ARBITRI INVECE DEL GIUDICE ORDINARIO - PROPONIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445562-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DI ARBITRI INVECE DEL GIUDICE ORDINARIO - PROPONIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La questione inerente alla devoluzione della controversia alla cognizione di arbitri anziché del giudice ordinario, in forza di clausola compromissoria, attiene alla Competenza od al merito della domanda, a secondo che si tratti di arbitrato rituale ovvero irrituale, non alla giurisdizione, e, pertanto, non è deducibile con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (V 2321/83, mass n 427175; (V 242/80, mass n 403628).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)