Sez. U, Sentenza n. 242 del 11/01/1980 (Rv. 403628 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE CON IL REGOLAMENTO DELLA SPETTANZA DELLA COGNIZIONE DELLA CONTROVERSIA AD UN COLLEGIO ARBITRALE ANZICHE ALL'AGO - INAMMISSIBILITA - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE CON IL REGOLAMENTO DELLA SPETTANZA DELLA COGNIZIONE DELLA CONTROVERSIA AD UN COLLEGIO ARBITRALE ANZICHE ALL'AGO - INAMMISSIBILITA - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA.*
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, che sia diretta a sostenere la devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, anziche al giudice ordinario, e inammissibile, trattandosi di questione di Competenza e non di giurisdizione. (V 1271/79, mass n 397505).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)