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Sez. U, Sentenza n. 242 del 11/01/1980 (Rv. 403628 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE CON IL REGOLAMENTO DELLA SPETTANZA DELLA COGNIZIONE DELLA CONTROVERSIA AD UN COLLEGIO ARBITRALE ANZICHE ALL'AGO - INAMMISSIBILITA - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403628-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE CON IL REGOLAMENTO DELLA SPETTANZA DELLA COGNIZIONE DELLA CONTROVERSIA AD UN COLLEGIO ARBITRALE ANZICHE ALL'AGO - INAMMISSIBILITA - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA.*

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, che sia diretta a sostenere la devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, anziche al giudice ordinario, e inammissibile, trattandosi di questione di Competenza e non di giurisdizione. (V 1271/79, mass n 397505).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)