Sez. 1, Sentenza n. 5237 del 10/05/1991 (Rv. 472098 - 01)
Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere protette (oggetto del diritto) - Fotografie | Mancata indicazione della data di produzione - Riproduzione - Presunzione di buona fede del terzo.
Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere protette (oggetto del diritto) - Fotografie
Nel caso di fotografie, per cui il diritto di esclusiva è previsto per vent'anni dalla produzione dall'art. 92, primo comma, legge 22 aprile 1941 n. 633, la mancata indicazione della data di produzione, come prescritto dal precedente art. 90, primo comma, esclude che possa considerarsene abusiva la riproduzione da parte di un terzo, dovendosi presumere, se l'autore non ne fornisca la prova della malafede, la buona fede del riproduttore (ultimo comma, art. 90 cit.). A tal fine l'omessa indicazione della data di produzione della fotografia non può essere surrogata dal deposito e dalla registrazione di uno stampato su cui la fotografia stessa sia stata già riprodotta, atteso che tali elementi possono dare certezza della data della riproduzione, ma non di quella della produzione.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 90 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)