Sez. 1, Sentenza n. 4273 del 27/04/1998 (Rv. 514904 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO | Cessione di diritti relativi a fotografie - Prova - Forma scritta - Necessità - Cessione senza ulteriori specificazioni circa il diritto di esclusiva - Successiva rivendicazione del diritto di esclusiva alla riproduzione da parte del fotografo - Onere probatorio - Soggetto onerato - Fotografo - Prova - Contenuto e forme.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO
In tema di cessione di diritti fotografici, l'art. 110 della legge n. 633 del 1941 (applicabile anche alla disciplina dei "diritti connessi" all'esercizio del diritto di autore, nei quali sono compresi quelli relativi alle fotografie, in virtù della previsione contenuta nel precedente art. 107), disponendo che "la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto", ha la funzione di prevenire eventuali controversie fra le parti circa l'oggetto della cessione, tenuto conto delle molteplici facoltà contenute nel diritto esclusivo dell'autore della fotografia (riproduzione, diffusione, spaccio ecc.), ponendo, così, una regola probatoria a tutela degli interessi delle parti e dei terzi. Nel caso in cui, come nella specie, si sia convenuta una cessione della fotografia senza ulteriori specificazioni, ed il fotografo, ciononostante, abbia poi fatto valere in giudizio, nei confronti di un soggetto diverso dal cessionario, il proprio diritto di esclusiva alla riproduzione della fotografia medesima, affermando di averla ceduta unicamente per la pubblicazione, incombe sul fotografo stesso l'onere di dimostrare, attraverso la produzione del documento di cessione, ovvero negli altri modi consentiti dalla legge, la permanente titolarità, in capo a sè stesso, del diritto rivendicato (segnatamente in presenza di una eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto), dovendosi, altrimenti, presumere la cessione integrale del diritto esclusivo e la legittimità del successivo uso compiuto (con il consenso del cessionario) da terzi.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 88 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 90 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 98, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 107, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)