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Sez. U, Sentenza n. 5692 del 19/05/1993 (Rv. 482423 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L. | Indennità di fine servizio corrisposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985 - Art. 2 bis del D.L. n. 69 del 1989 - Estensione retroattiva del sistema di liquidazione prevedente la detrazione dall'imponibile da assoggettare all'I.R.P.E.F. - Indennità corrisposte in epoca anteriore - Differenze - Indennità premio di servizio corrisposta in data successiva all'1 gennaio 1980 ed anteriore all'1 ottobre 1985 - Estensione.
Stato
decisa il 1993-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482423-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L.

L'art. 2 bis del D.L. 2 marzo 1989 n. 69 - il quale (nel testo risultante dalla legge di conversione 27 aprile 1989 n. 154) stabilisce che le "disposizioni di cui al comma terzo "ter" dell'art. 4 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985 n. 482, nonché a quelle indennità per le quali trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorché non sia stata presentata l'istanza ivi prevista" - ha esteso retroattivamente a tutte le indennità di fine servizio corrisposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985 (e quindi a far tempo dall'1 ottobre 1985, anziché dal 17 luglio 1986 come disposto dall'art. 6, comma 1 bis, del D.L. 30 maggio 1988 n. 173 convertito con legge n. 291 del 1988) il sistema di liquidazione (conforme ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, inizialmente con sentenza n. 178 del 1986, e già recepito dall'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dal citato art. 4, comma terzo "ter", del D.L. n. 70 del 1988) prevedente la detrazione dall'imponibile da assoggettare all'I.R.P.E.F. di un importo pari al rapporto fra contributi versati dal lavoratore e contributi versati dall'ente, mentre per le indennità corrisposte in epoca anteriore all'1 ottobre 1985 ha disposto l'applicazione retroattiva della liquidazione dell'imposta a quelle indennità, comunque denominate, per le quali la legge n. 482 del 1985 era ritenuta applicabile, e cioè per le somme percepite a tale titolo a decorrere dall'1 gennaio 1980 pur in difetto dell'istanza di riliquidazione prevista dagli artt. 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985. Pertanto, l'anzidetto sistema di liquidazione è applicabile - non in via analogica ma in virtù del suindicato art. 2 bis del D.L. n. 69 del 1989 - anche nel caso di indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. in data successiva all'1 gennaio 1980 ed anteriore all'1 ottobre 1985. (V. sent. n. 231 del 1991 e 417 del 1992 Corte Cost.).

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 4, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 6, Legge 26/07/1988 num. 291, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 2 bis CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)